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Ordinanza — n. 2284/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds, ruling discretionary sentencing discretion is not subject to cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2284/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by four defendants inadmissible, upholding the lower court's imposition of suspended sentences contingent on the removal of illegal structures. The defendants argued that the conditional suspension violated legal provisions, but the court affirmed that the trial judge's assessment of recidivism risk and the necessity of removing consequences was a broad discretionary act. Consequently, the court held that such discretionary evaluations can only be challenged for manifest unreasonableness or arbitrariness, which was not demonstrated, leading to the rejection of the appeals and an order for the defendants to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The court's discretionary evaluation of sentencing conditions and recidivism risk is subject to cassation review only in cases of manifest unreasonableness or arbitrariness, not for mere errors in legal application.

Parole chiave

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conditional sentence suspension discretionary sentencing power recidivism prognosis procedural inadmissibility manifest unreasonableness standard illegal structures removal Cassazione appeal rejection effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC VEJSIL nato a MONSTAR( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 20/05/1974 HALILOVIC SAHIRA nato a MONSTAR( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 01/05/1973 AHMETOVIC VIOLETTA nato a MONCALIERI il 22/05/1994 AHMETOVIC VESLCA nato a TORINO il 19/01/1990 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 15 marzo 2024 la Corte d'appello di Torino confermava la precedente sentenza iterra=t:~=22 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato Vejsil Ahmetovic e Sahira Halilovic, riconosciute in loro favore le attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 di arresto ed euri 8.000,00 di ammenda ciascuno avendoli ritenuti colpevoli della contravvenzione loro ascritta al capo A) della rubrica contestata; che analoga condanna era stata inflitta e confermata in sede di gravame a carico di Violetta Ahmetovic e di Veslca Ahmetovic in relazione al capo Al) della rubrica; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione di seguito sintetizzato; che i ricorrenti eccepivano il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione relativa al riconoscimento in loro favore della sospensione condizionale della pena solo sotto la condizione dell'avvenuta rimozione delle opere abusivamente da quelli realizzate.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la valutazione operata dai giudice del merito in ordine alla possibilità di disporre la sospensione condizionale della pena inflitta solo subordinatamente all'avvenuta eliminazione delle opere da questi abusivamente realizzate, corrisponde alla valutazione, di contenuto ampiamente discrezionale e pertanto suscettibile di essere sindacata solo in caso di sua manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, di ritenere i prevenuti indenni dalla prognosi di recidivanza nel reato solo a condizione che questi, dimostrando la comprensione della riprovevolezza della condotta dagli stessi tenuta, ne abbiano eliminato le conseguenze materiali; che i ricorsi debbono perciò essere dichiarata. inammissibili e, tenuto conto , della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settem