Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and facts regarding DASPO violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Purello inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds supporting the claim. Purello argued that the lower court violated the principle of correlation between the indictment and the judgment regarding a DASPO violation, but the court found his arguments insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and Purello was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal and factual grounds, and the appellant is liable for the costs and the fine.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO ANTONINO nato a MARSALA il 17/11/1977 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che il motivo di ricorso avverso la condanna di Purello Antonino per il fatto di cui all'art. 7, della n. 401 del 1989, per aver violato il provvedimento DASPO n. 5 del 2019 emesso nei suoi confronti dal questore della provincia di Trapani, contravvenendo il divieto, contenuto nello stesso provvedimento, di accedere al piazzale Genna di Marsala - con cui si lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - risulta non specifico, in quanto prospetta deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; che, in ogni caso, la Corte di merito ha chiarito che l'imputazione riportava tutti gli elementi del fatto poi ritenuto nella sentenza impugnata.
Ritenuto che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27.09.2024