Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2278/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to erroneous prescription term assumption and disconnected supplementary arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2278/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luigi Cundari's appeal inadmissible, ruling the first ground based on a false premise regarding the prescription period for the charged offense. The second ground was rejected because the supplementary arguments submitted via PEC were disconnected from the main grounds of appeal. Consequently, the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when based on a manifestly unfounded assumption regarding the duration of the prescription term or when supplementary arguments are disconnected from the main grounds, without the party being at fault for the inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription term error disconnected supplementary arguments inadmissible appeal manifestly unfounded assumption procedural costs award faultless inadmissibility Cassation appeal dismissal intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 74 del 2000
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto basato sull'errato assunto che il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNDARI LUIGI nato il 09/12/1968 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza resa in data 1 aprile 2021 con cui il Tribunale di Forlì aveva condannato Cundari Luigi alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto spirati i termini di prescrizione in relazione al reato ascritto; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione dei motivi aggiuntivi depositati nel procedimento di gravame a mezzo PEC il giorno 9 ottobre 2023.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto basato sull'errato assunto che il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 74 del 2000 abbia la durata di anni 7 e mesi 6 e non già di anni 10 come previsto dall'ordinamento vigente; che il secondo motivo di impugnazione risulta inammissibile atteso che i motivi dedotti con la citata memoria depositata il giorno 9 ottobre 2023, risultavano scollegati dai motivi principali e pertanto, essendo gli stessi inammissibili, non vi era la necessità di statuire su di essi; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il nsiglie