Cassation court dismisses appeals as untimely filed after material correction of judgment, ruling no new deadline applies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the Semeraro family inadmissible due to late submission. Although the lower court's judgment underwent a material correction regarding the title, the court held this did not reopen the statutory appeal deadline. Consequently, the appeals were rejected de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, c.p.p.; A material correction of a judgment's title does not reopen the statutory appeal period, and appeals filed after expiration are inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEMERARO GRAZIANO nato a CEGLIE MESSAPICA il 29/06/1977 SEMERARO PAOLA MARIA nato a CEGLIE MESSAPICA il 04/07/1951 SEMERARO DARIO nato a CEGLIE MESSAPICA il 28/02/1982 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE4at-Q-a1/2".499-~7 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che i ricorsi sono stati tardivamente proposti, con unico atto, in data 12 febbraio 2024, essendo spirato il 30 novembre 2023 il termine per l'impugnazione della sentenza; che, infatti, la sentenza è stata pronunciata il 3 luglio 2023, con un termine per il deposito della motivazione di 90 giorni, scaduto il 10 ottobre 2023 e che da tale ultima data devono esser computati 60 giorni complessivi per l'impugnazione (trattandosi di imputato assente), giungendosi così al 30 novembre 2023; che la sentenza impugnata è stata oggetto di correzione di errore materiale, con ordinanza del 18 dicembre 2023, depositata il 22 dicembre 2023, e che tale ordinanza, avente ad oggetto l'intestazione, non ha comunque l'effetto di riaprire i termini per l'impugnazione della sentenza (ex plurimis, Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Rv. 286104 - 01;
Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014, dep. 27/03/2015, Rv. 262995 - 01). Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024.