Italian Court dismisses appeal due to late filing exceeding statutory time limits for criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on April 29, 2024, after the statutory deadline of April 17, 2024. The appellant argued for a different calculation period, but the court confirmed the standard 45-day limit applicable to second-instance judgments. Consequently, the court exercised its power to rule de plano, rejecting the appeal and ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 585, comma 1-bis c.p.p.: Appeals against second-instance judgments must be filed within 45 days from the date of the judgment; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASYONY ABD EL HAMID nato il 02/05/1978 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdate-evvise-al~rtit- udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che il ricorso è stato tardivamente proposto, in data 29 aprile 2024, essendo spirato il 17 aprile 2024 il termine per l'impugnazione della sentenza; che, infatti, la sentenza è stata pronunciata il 2 febbraio 2024, con un termine per il deposito della motivazione di 30 giorni, scaduto il 3 marzo 2024, e che da tale ultima data devono essere computati 45 giorni complessivi per l'impugnazione (non trovando applicazione, per la sentenza pronunciata a seguito di giudizio "cartolare" in appello, l'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.), giungendosi così al 17 aprile 2024.
Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024.