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Ordinanza — n. 2273/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as ground regarding lack of dismissal reasons was waived during sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2273/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Chen Rongduo's appeal inadmissible because he had explicitly waived the argument concerning the lack of dismissal reasons during the sentencing agreement. Although the appellant raised this issue in cassation, the waiver rendered it unnecessary for the Court of Appeal to address it when reducing the sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a party waives a specific ground for acquittal during a sentencing agreement under Art. 599-bis c.p.p., that ground cannot be raised later in a cassation appeal, rendering the appeal inadmissible if no other grounds exist.

Parole chiave

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waiver of defense grounds sentencing agreement inadmissible appeal procedural waiver cassation inadmissibility riduzione della pena adeguamento della pena proroga del periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto l'argomento con esso dedotto era stato espressamente rinunciato in sede di accordo sull'applicazione della pena ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto l'argomento con esso dedotto era stato espressamente rinunciato in sede di accordo sull'applicazione della pena ex art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN RONGDUO nato il 01/09/1963 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 marzo 2024 la Corte di appello di Milano riformava ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la precedente sentenza del 6 luglio 2023 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato Chen Rongduo alla pena di anni 2 di reclusione, applicando la pena di anni 1 e mesi di 4 di reclusione in accordo tra le parti avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione, l'erronea applicazione e l'inosservanza di legge con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto l'argomento con esso dedotto era stato espressamente rinunciato in sede di accordo sull'applicazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. di tal ché nulla doveva motivare la Corte meneghina in ordine ad esso; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Co siglier‘ffi tensore s il Presiden