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Ordinanza — n. 2271/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as appeal is inadmissible because it concerns only the severity of the sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2271/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Shi Linnu inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider mitigating factors such as the sporadic nature of the acts and her cooperation with authorities when imposing the sentence. The court ruled that these arguments were merely complaints about the punitive treatment rather than challenges to the conviction itself, which were already adequately addressed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals challenging only the severity of the sentence are inadmissible if the conviction is upheld and the sentencing rationale is sufficiently motivated.

Parole chiave

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inadmissible appeal punitive treatment sentencing severity criminal appeal mitigating circumstances omissione della contabilità reticenza dolosa dei difetti fatture fittizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHI LINNU nato il 02/05/1980 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che il primo motivo di ricorso avverso la condanna di Shi Linnu per il fatto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 - per avere, nella qualità di rappresentante legale della Confezioni Vittoria, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altri soggetti, distrutto o comunque occultato fatture di cui era obbligatoria la conservazione, indicate nella sentenza di merito - con il quale si lamentano il difetto, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, laddove il giudice del merito non ha individuato la condotta tipica dell'imputata, né ha tenuto conto degli elementi ad essa favorevoli (sporadicità degli episodi distruttivi, limitato numero di fatture distrutte, ridotto risparmio di imposta, esiguità dell'importo che determina il superamento della soglia di punibilità, collaborazione con le forze dell'ordine, incensuratezza, lontananza nel tempo dei fatti contestati), risulta inerente il trattamento punitivo, che risulta, però, sorretto da sufficiente motivazione; che, al riguardo, va osservato che il giudice d'appello ha ricostruito esattamente la condotta tipica dell'imputata in più episodi di occultamento o distruzione delle scritture contabili, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari dell'impresa, dell'imputata e, su questa base, ha ritenuto, in risposta al terzo motivo di appello, congrua la pena inflitta rispetto alla gravità dei fatti, che sono molteplici e ripetuti nel tempo e sono segno di callidità, dimostrata, tra l'altro, dalla manipolazione deformante delle norme che rilevano nella specie, segno di una totale assenza di resipiscenza e di presa d'atto degli illeciti commessi (pag. 5 del provvedimento impugnato).

Rilevato che il secondo motivo - con cui si lamentano vizi della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per mancanza di risposta del giudice di merito allo specifico motivo di appello, nonché per l'omessa valorizzazione degli indici positivi di cui al precedente motivo - risulta anch'esso inerente il trattamento punitivo, il quale è però sorretto da coerente motivazione; che, infatti - come già visto - il giudice ha risposto adeguatamente alle doglianze difensive relative al trattamento sanzionatorio, ritenendo prevalenti i dati evidenziati in sentenza su quelli indicati dal difensore, i quali, dunque, non potevano giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 2 AJ\ Così deciso in