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Ordinanza — n. 2268/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2268/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint was merely stated without specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued for insufficiency and forced interpretation, but the court found these claims disconnected from the requirements of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of complaint are merely stated without specific criticism of the lower court's reasoning, and the party is not without fault in failing to propose such specific grounds.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds Article 606 criminal procedure fault in omission procedural costs allocation allegazioni insufficientemente motivate contravvenzione per violazione edilizia ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 609, comma 2, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
Corte di Cassazione, Sez. U, 17 dicembre 2015, n. 12602
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALLARICO FRANCESCO nato a CROTONE il 27/07/1980 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Tallarico Francesco - condannato per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per l'insufficienza della stessa, per la forzatura del dato interpretativo, per il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado; che la doglianza non appare riconducibile alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., in quanto meramente enunciata, priva di specificità, del tutto sganciata da una critica alla motivazione della sentenza; che, come chiarito da questa Corte (ex plurimis, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818), l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione anche maturata - diversamente dal caso di specie - in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre eara 2024.