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Ordinanza — n. 2266/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2266/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2266/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTENUTO GENNARO nato a NAPOLI il 09/03/1992 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli confermava la precedente sentenza del 29 novembre 2018 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato Carotenuto Gennaro alla pena di mesi 4 di reclusione, condizionalmente sospesa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2266/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTENUTO GENNARO nato a NAPOLI il 09/03/1992 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli confermava la precedente sentenza del 29 novembre 2018 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato Carotenuto Gennaro alla pena di mesi 4 di reclusione, condizionalmente sospesa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità;

Parole chiave

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pentito verdetto di colpevolezza attenuazione della pena sanzioni penali responsabilità scemata permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTENUTO GENNARO nato a NAPOLI il 09/03/1992 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli confermava la precedente sentenza del 29 novembre 2018 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato Carotenuto Gennaro alla pena di mesi 4 di reclusione, condizionalmente sospesa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità;

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità in quanto, come pure osservato dalla Corte di appello napoletana, l'evocazione innanzi a questo Collegio della sentenza n. 1952 del 2013 emessa da questa Corte di legittimità e di cui il principio in essa contenuto il ricorrente lamenta la violazione fa riferimento ad una vicenda non sovrapponibile a quella in oggetto; che il ricorso deve_perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Co sigliere tensore il P