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Ordinanza — n. 2265/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for contravention where subjective fault is irrelevant and merits arguments only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2265/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of challenge constituted arguments regarding the merits of the case rather than a procedural defect. The appellant argued that the lower court failed to prove the voluntary nature of the conduct, claiming negligence was not established. The court ruled that for contraventions, subjective fault is irrelevant as the offense is punishable even for mere negligence, thus the appeal could not succeed on these grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: An appeal against a judgment convicting for a contravention is inadmissible if it merely disputes the factual reconstruction or the existence of subjective fault, as contraventions are punishable regardless of negligence or intent.

Parole chiave

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contravention appeal inadmissible appeal subjective fault negligence offense merits arguments Cassation procedure procedural defect rifiuto edile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 116 cod. proc. pen.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLACCO MONACO GIUSEPPE nato a ORTONA il 20/05/1963 avverso la sentenza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 dicembre 2023 il Tribunale di Chieti condannava Fiacco Monaco Giuseppe alla pena di € 1.500 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare osservando non si fosse provata la sussistenza della volontarietà della condotta contestata.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto si risolve in una doglianza impingente esclusivamente argomenti di merito, volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa, sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità; che per altro, trattandosi di fattispecie di reato contravvenzionale il richiamo al contegno soggettivo dell'agente, che il ricorrente, nel caso di specie, qualifica come non volontario, è irrilevante in quanto trattasi di condotta punita anche a titolo di mera negligenza; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Con iglierpAtensore il P