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Ordinanza — n. 2261/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging factual qualification without clear error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2261/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the appellant's challenge to the factual qualification of the offense lacked the required immediacy and clarity. The appellant argued for a different legal characterization of the facts, but the court found this merely a re-reading of the facts rather than a demonstrable error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444, comma 2 c.p.p.: An appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible unless the error is immediately and clearly evident compared to the charge, excluding mere re-evaluation of facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual qualification error immediate clarity standard legal characterization limits procedural costs award modifica della sentenza controllo della commisurazione della pena procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Considerato che il ricorso è inammissibile) r~r-inammts510 perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione delta pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444, comma 2 c.p.p.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADI JAWAD nato il 14/02/1987 avverso la sentenza del 15/02/2024 del TRIBUNALE di FERMOdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonche rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADI JAWAD nato il 14/02/1987 avverso la sentenza del 15/02/2024 del TRIBUNALE di FERMOdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonche rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADI JAWAD nato il 14/02/1987 avverso la sentenza del 15/02/2024 del TRIBUNALE di FERMOdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 15 febbraio 2024, il Tribunale di Fermo ha applicato a Nadi Jawad la pena di mesi 1 e giorni 20 di reclusione avendolo ritenuto colpevole per i reati ascritti; che per l'annullamento di predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo il vizio di motivazione, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.

Considerato che il ricorso è inammissibile) r~r-inammts510 perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione delta pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.

In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01). Il motivo, invece, si limita ad una rilettura del fatto, inammissibile in sede di legittimità, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- il ricorso deve.perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonche rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme