Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2259/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific intent argument in prior appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2259/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Maulicino Antonio Fulvio inadmissible because the specific intent element was not raised as a ground of appeal in the lower court's decision. The appellant argued that the trial court erred in finding subjective intent for the crime, but this issue had not been formally contested during the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the lower court was not bound to address this unraised point, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the specific ground of appeal was not raised in the prior judgment, thereby relieving the appellate court of the duty to examine it.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal specific intent element lack of ground of appeal procedural default Cassation inadmissibility elemento soggettivo prova del dolo principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 111 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAULICINO ANTONIO FULVIO nato a TORINO il 05/08/1955 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 26 febbraio 2024 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 4 luglio 2023 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato Maulicino Antonio Fulvio alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza della Corte torinese nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto sussistente l'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del reato contestato.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto la questione con esso dedotta, insistente sul dolo specifico, non aveva formato oggetto di gravame di tal ché nulla doveva argomentare in merito la Corte di appello; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Consigliere estensore il Presid