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Ordinanza — n. 2257/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2257/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Manzone Gottardo inadmissible, ruling that the complaint lacked the required specificity under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court failed to address factual circumstances and improperly relied on legal presumptions, but the court found the appellate judgment sufficiently reasoned by highlighting discrepancies in invoices, cash payments, and lack of operational staff. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the complaint is merely reiterated without specific criticism of the lower court's reasoning, as the appellant must demonstrate a lack of fault in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity legal presumptions reasonable doubt procedural costs dubbio circa il carattere di infrazione falsificazione di monete denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
art. 533 cod. proc. pen
74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 533 cod.
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZONE GOTTARDO nato a OMEGNA il 20/08/1988 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Manzone Gottardo - condannato per reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., per il mancato approfondimento delle circostanze di fatto indicate in sede di indagine e per l'indebito riferimento del giudicante a presunzioni legali; così da non superare complessivamente il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato; che la doglianza non appare riconducibile alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., in quanto meramente enunciata, priva di specificità, del tutto sganciata da una critica alla motivazione della sentenza; che, in ogni caso, quest'ultima risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente nel rispondere alle censure di parte ricorrente - oggi meramente riprodotte nel ricorso per cassazione - valorizzando in senso negativo, ben al di là di mere presunzioni: la mancanza di contatti scritti con ordini nei confronti delle ditte emittenti le fatture, i pagamenti in contanti, la mancanza di operatività e di dipendenti per tale ditte emittenti, la discrepanza delle cifre indicate con le prestazioni che avrebbero dovuto essere erogate, la ripetizione dello stesso numero in più fatture; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre EtIPtIZ 2024.