Cassation court dismisses appeal as prescription period expired for false invoice issuance crime committed in 2014.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the crime of false invoice issuance was not subject to prescription by the time of the appeal. The appellant argued that a 2014 invoice should be exempt from the ten-year limitation period, but the court found the crime consummated on that date. Consequently, the court ruled that the statutory limitation had already expired, rendering the appeal legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The crime of false issuance of invoices is consummated on the date of the last invoice issued; therefore, the prescription period runs from that date, and multiple invoices for the same tax period constitute a single offense regardless of the responsible person's identity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED HAYAH WAGIH FAYED nato il 11/01/1979 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 13 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del 12 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Milano, all'esito di dibattimento ed operata la continuazione con i fatti accertati con sentenza del Tribunale di Milano n. 2104/2020 e confermata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 3217/2020 del giorno 11 marzo 2021, aveva condannato Mohamed Hayah Wagih Fayed alla pena di mesi 4 di reclusione, rideterminando la pena inflitta per effetto dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A) dell'imputazione, in complessivi mesi 2 e giorni 20 di reclusione e confermando nel resto avendolo, ritenuto responsabile del reato residuo; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo b) dell'imputazione anche se l'ultima fattura di cui era contestata la falsa emissione risaliva all'anno d'imposta 2014;
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto apertamente in contrasto con la normativa e la giurisprudenza atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pure se l'emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell'unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture, non tanto all'identità del responsabile-persona fisica, quanto a quella del soggetto- contribuente cui l'emissione è imputabile. (Cfr.
Corte di cessazione, Sez. F., n. 34824 del giorno 8 agosto 2023); nel caso che interessa l'ultima fattura di cui è stata contestata la falsa emissione risulta essere risalente al giorno 31 dicembre 2014 di tal ché, attesa la durata di anni 10 del termine prescrizionale stabilito per il reato in contestazione, ancora alla data odierna, questo non è prescritto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Consigliere