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Ordinanza — n. 2252/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract legal argumentation lacking concrete factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2252/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marco Leoncavallo inadmissible because his complaint regarding the maximum duration of an administrative vehicle seizure was merely abstract. Leoncavallo argued that the crime of seal violation did not exist since the act constituted only an administrative offense, yet he failed to substantiate this claim with specific references to the case file. The court rejected the argument because the lower court correctly noted the seals were removed during inspection, making the hypothetical duration dispute irrelevant to the actual facts.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 15, Codice della Strada; Art. 616, Codice di Procedura Penale: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely abstract, lacking a substantial deduction of how legal principles apply to the specific facts of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal abstract legal argument vehicle seizure duration violation of seals procedural burden of proof guida nonostante revoca della patente sanzione amministrativa infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 15, Codice della Strada
Art. 616, Codice di Procedura Penale
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONCAVALLO MARCO nato a ROMA il 17/02/1996 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Leoncavallo Marco, condannato, all'esito del giudizio di secondo grado, per il reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen., per avere violato i sigilli posti su un veicolo del quale egli era custode, ha proposto ricorso per cassazione; che egli lamenta, con un unico motivo di doglianza, il vizio motivazionale e la violazione di legge, sul duplice rilievo che, ai sensi del comma 15 dell'art. 116 del codice della strada, il fermo amministrativo del veicolo può essere disposto per la durata massima di tre mesi e che il reato di violazione di sigilli è comunque insussistente, in quanto l'asportazione dal veicolo assoggettato al sequestro amministrativo del foglio e la sua circolazione abusiva integrano solo illeciti amministrativi, a meno che la circolazione sia altrimenti offensiva.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, la censura del ricorrente è meramente astratta, perché si basa sulla citazione di principi di diritto la cui applicabilità al caso concreto non è sostanzialmente dedotta con puntuale riferimento agli atti di causa; che, dunque, è sufficiente qui richiamare la corretta argomentazione della sentenza impugnata, la quale evidenzia come al veicolo erano stati apposti sigilli all'atto del sequestro e gli stessi erano stati divelti al momento del successivo accertamento, senza che possa assumere alcun rilievo la contestazione difensiva circa la pretesa durata del sequestro in tre mesi, del tutto ipotetica e sganciata dalla realtà fattuale; che non può essere dato seguito ai principi giurisprudenziali richiamati, pur genericamente, dal ricorrente, perché gli stessi si riferiscono al caso, diverso da quello qui in esame, dell'asportazione di un cartello, e non di un sigillo, apposto sul veicolo; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 2 l\k Così deciso in Roma, il 27 settembre pu213a