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Ordinanza — n. 2209/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to mixed grounds of violation and defective reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2209/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the appellant's direct appeal into a regular appeal because it raised both statutory violations and defects in reasoning. While the appellant argued the lower court failed to critically evaluate evidence regarding aggravated defamation, the Court noted that defects in reasoning cannot be raised via a direct appeal. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal of Catanzaro for a full trial.

Regesto Legislator

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Art. 569, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: A direct appeal raising both violation of law and defective reasoning must be converted into a regular appeal, as the latter ground cannot be ritually denounced in the immediate appeal.

Parole chiave

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direct appeal conversion defective reasoning ritual denunciation mixed grounds appeal Cassation procedure perseguimento penale per diffamazione atto che arreca pregiudizio ingiuria

Disposizioni normative citate

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Art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
Invero: - il presente ricorso è stato proposto per saltum (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.); - tuttavia, con esso - come esposto - vengono dedotti pure vizi della motivazione della sentenza impugnata (art.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
pen.); - tuttavia, con esso - come esposto - vengono dedotti pure vizi della motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), che non possono essere ritualmente denunciati con il ricorso immediato; - ne deriva che - come anticipato - il ricorso deve essere convertito in appello (art.
Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
pen.), che non possono essere ritualmente denunciati con il ricorso immediato; - ne deriva che - come anticipato - il ricorso deve essere convertito in appello (art. 569, comma 3, cod. proc. pen.).
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEMURRO GIUSEPPE nato a COSENZA il 26/06/1979 avverso la sentenza del 22/01/2024 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 gennaio 2024 (dep. il giorno 20 marzo 2024) il Tribunale ordinario di Cosenza dichiarato Giuseppe Montemurro colpevole del delitto di diffamazione (art. 595, comma 3, cod. pen.) in pregiudizio di Cristian Russo.

2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato, quantomeno della forma aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., profilo quest'ultimo in ordine al quale la Corte di merito avrebbe reso una motivazione generica e illogica, senza valutare criticamente le risultanze probatorie.

3. Il ricorso dell'imputato deve essere convertito in appello. Invero: - il presente ricorso è stato proposto per saltum (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.); - tuttavia, con esso - come esposto - vengono dedotti pure vizi della motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), che non possono essere ritualmente denunciati con il ricorso immediato; - ne deriva che - come anticipato - il ricorso deve essere convertito in appello (art. 569, comma 3, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio. Così deciso il