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Ordinanza — n. 2208/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds and substantive review of criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2208/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new trial due to a judge change and challenged the conviction for stalking, but the court found these arguments amounted to a re-evaluation of facts rather than legal errors. The court emphasized that appellate courts cannot re-examine factual evidence, reserving that power exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 611 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant merely requests a re-evaluation of factual evidence or offers an alternative reconstruction of facts, as the power to assess evidence belongs exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal stalking conviction factual re-evaluation procedural dismissal judicial review limits legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 190 cod. proc. pen.
Art. 495 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
della sentenza impugnata) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 611 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
della sentenza impugnata) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 23200 del 20/04/2023, Fois
Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBA PATRIZIA nato a CAGLI il 14/10/1951 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Patrizia Gamba ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, confermandone nel resto la condanna per il delitto di atti persecutori; premesso che non deve procedersi alla trattazione orale del procedimento, richiesta dalla difesa, che non può disporsi innanzi a questa Sezione (la quale procede ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 610, comma 1 stesso codice) senza la partecipazione delle parti, e che, di conseguenza, non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (per concomitante impegno professionale) non ricorrendo un diritto al rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore per il giorno fissato per la deliberazione camerale (cfr.

Sez. 7, ord. n. 23200 del 20/04/2023, Fois, n.m); considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge processuale penale in ordine al mancato accoglimento dell'istanza della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta dalla difesa a seguito del mutamento della persona del giudice nel primo grado di giudizio - è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa» (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 02); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con cui si denunciano, rispettivamente, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato, in particolare alla sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finiscono col perorare una diversa valutazione del compendio probatorio e un'alternativa ricostruzione del fatto, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte che, con un'argomentazione congrua ed esente da vizi logici, ha dato conto degli elementi sulla cui base ha ritenuto integrato il reato contestato; come noto, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il quarto motivo - con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è inammissibile per la medesima ragione appena esposta, il che esime dall'immorare oltre, bastando osservare che esso è altresì manifestamente infondato perché, avendo riguardo al fine che ha spinto l'imputata ad agire, estraneo al dolo generico che, per giurisprudenza consolidata, costituisce l'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S., Rv. 279726 - 01); considerato che anche il quinto motivo - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica - non prospetta ritualmente vizi di legittimità ma sollecita un alternativo apprezzamento di fatto, qui non consentito, rispetto a quello posto a fondamento della decisione impugnata (che ha indicato, in maniera congrua e logica le ragioni per cui, come già il primo Giudice, ha escluso che l'imputata abbia agito nell'esercizio del proprio diritto; cfr. spec. p. 14 s. della sentenza impugnata) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; ritenuto che non deve disporsi la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile poiché essa non ha in alcun modo argomentato sui motivi di impugnazione proposti, essendosi limitata a prospettarne l'inammissibilità e l'infondatezza per il tramite del rimando alle decisioni di merito e a rappresentare la sopravvenuta reiterazione, da parte dell'imputata, del delitto di atti persecutori nei confronti del medesimo offeso e della moglie - profilo estraneo al presente giudizio di legittimità - e, nel resto, a chiedere per l'appunto la rifusione delle spese (cfr.

Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spes