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Sentenza — n. 2205/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction due to expiration of limitation period for the crime committed in 2015.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2205/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the criminal offense had expired due to the limitation period. The defendant argued for alternative penalties, but the court noted the crime committed on December 28, 2015, had a seven-year and six-month limitation period. Since this period expired on March 19, 2024, without interruption or suspension, the prosecution was legally extinguished.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; The criminal offense is extinguished by prescription when the statutory limitation period has elapsed without interruption or suspension, rendering the conviction void.

Parole chiave

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criminal limitation period prescription of offense expiration of prosecution annulment of conviction statutory time limits adeguamento della pena sanzione sostitutiva reati di corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
art. 483 cod. pen
Con sentenza del 7 dicembre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Luciano Corvasce per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024
150 del 2022) e della giurisprudenza sul punto (ivi compresa Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORVASCE LUCIANO nato a BARLETTA il 13/12/1957 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 dicembre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Luciano Corvasce per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.

2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati prospettati la violazione della legge penale sostanziale e processuale nonché il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di applicazione delle pene sostitutive.

3. Il ricorso non è manifestamente infondato, tenuto conto dell'ancora recente disciplina che ha novellato la materia delle pene sostitutive (cfr. d.lgs. n. 150 del 2022) e della giurisprudenza sul punto (ivi compresa Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 01, richiamata dalla difesa). Deve, pertanto, rilevarsi che il 19 marzo 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 28 dicembre 2015), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il