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Ordinanza — n. 2203/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on counterfeiting conviction, ruling the appeal is inadmissible due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Palma Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision to omit the conviction from his criminal record, arguing the crime lacked the requisite particular triviality under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, finding the appeal merely reiterated previous failed arguments regarding the offensiveness of the act and the quantity of counterfeit notes involved.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible when it fails to present new grounds or corrects only previously dismissed errors, as the lower court's decision on the omission of the conviction was based on a proper assessment of the act's offensiveness and the defendant's intent.

Parole chiave

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inadmissible appeal counterfeiting conviction omission from record particular triviality court costs and fine ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA ESPOSITO ANTONIO nato a BACOLI il 15/01/1969 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato Antonio Palma Esposito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario, confermandone la condanna per i delitti di cui agli artt. 81, cpv., 61, n. 25 e 455 (capo 1), 81 cpv. e 640 (capo 2), 56 e 640 (capo 3) cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) - è versato in fatto e manifestamente infondato per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha basato la propria decisione sull'offensività del fatto, in maniera congrua e conforme a legge, sul numero delle banconote false detenute dall'imputato, sulla modalità dell'azione - segnatamente della spendita dei biglietti contraffatti - e sull'intensità del dolo, e rispetto a tale iter il ricorso ha finito col reiterare il medesimo ordine di censure già disattese; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il