Italian Supreme Court dismisses appeal for insufficient specificity and generic allegations regarding bankruptcy fraud conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Rosa Screponi inadmissible due to a lack of specific legal criticism and generic factual allegations. The appellant argued insufficient evidence and procedural errors regarding the conviction for bankruptcy fraud, but the court found her arguments to be mere complaints without substantive legal analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 223, 216 c.p.: An appeal to the Supreme Court must contain specific legal criticism and cannot rely on mere factual complaints or generic assertions, as the court of jurisdiction reviews only the legal reasoning of the lower judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCREPONI ROSA nato a CIVITAVECCHIA il 18/07/1966 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; \
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Rosa Screponi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1, legge fall.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato ascritto poiché sarebbero insufficienti gli elementi probatori dimostrativi del fatto, è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), affidandosi a enunciati assertivi e a mere doglianze in punto di fatto, non consentito dalla legge in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, è versato in fatto e manifestamente infondato perché finisce col perorare un'alternativa ricostruzione in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «integra il delitto di bancarotta per distrazione, la condotta distrattiva compiuta, pur senza il fine specifico di danneggiare i creditori, con la consapevolezza della sottrazione o della distrazione» (Sez. 5, n. 49635 del 02/10/2009, Ariola, Rv. 245731 - 01); considerato che il terzo motivo, con cui si assumono la violazione e il vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (richiesta con i motivi nuovi di appello), è generico, atteso che: - «il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01), contenuto esplicativo in alcun modo considerato dal motivo in esame; - e non può ritenersi ritualmente prospettata la lesione del diritto di difesa, atteso che il ricorso, proprio in ragione della genericità delle sue allegazioni, non consente di apprezzare la portata del dato probatorio de quo nel contesto processuale di riferimento (cfr.
Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015 - dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559 - 01; Sez. 5, n. 53705 del 21/09/2018, Possanzini Baldelli, n.m); considerato che il quarto motivo, con cui si assumono la violazione e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, è di tutto generico, poiché affidato ad enunciati assertivi, peraltro versati in fatto, e non è atto a censurare compiutamente la motivazione che, in maniera congrua e logica, ha fondato l'offensività del fatto pure sull'ingente valore del bene oggetto materiale del reato; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm