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Ordinanza — n. 2200/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against appellate rulings on tax crimes and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2200/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Marco Maniezzi and Massimo Bodojra inadmissible. The appellants challenged the appellate court's decision regarding the extinction of certain tax crimes due to prescription and the mitigation of their sentences. The court rejected these arguments because the grounds were either generic, not ritually deducible under specific procedural rules for settlement agreements, or factually unfounded given the partial nature of the prescription declaration.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 597 c.p.p.: Appeals against rulings on settlement agreements are inadmissible if they concern waived grounds, lack of prosecution conditions, or sentencing errors not affecting the legality of the imposed sanction.

Parole chiave

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inadmissible appeals tax crimes prescription settlement agreement rules sentencing mitigation procedural exhaustion ammende per infrazione procedurale accollo delle spese altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
74 cit.), è stata resa declaratoria di estinzione limitatamente alle fatture emesse sino al 4 giugno 2013, mantenendo ferma la condanna per i fatti commessi dopo tale data;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 597 c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
(limitatamente alle fatture emesse sino al 4 giugno 2013) e Q-quater., perché estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio nei confronti di Marco Maniezzi (provvedendo ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 12 d.lgs 74/2000
272969 - 01); - il terzo motivo, che adduce l'illegalità delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 74/2000 a seguito della declaratoria di prescrizione dei reati fiscali, è manifestamente infondato in quanto, in relazione all'imputazione di cui al capo Q.
art. 599-bis cod. proc. pen
(limitatamente alle fatture emesse sino al 4 giugno 2013) e Q-quater., perché estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio nei confronti di Marco Maniezzi (provvedendo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 597, comma 4 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
74 cit.), è stata resa declaratoria di estinzione limitatamente alle fatture emesse sino al 4 giugno 2013, mantenendo ferma la condanna per i fatti commessi dopo tale data;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
276102 - 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANIEZZI MARCO nato a TORINO il 19/07/1968 BODOJRA MASSIMO nato a TORINO il 01/11/1950 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marco Maniezzi e Massimo Bodojra ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi B., G. (limitatamente alla violazione di cui all'art. 216, comma 3, legge fall.), H., M., O. (bis), P., Q. (limitatamente alle fatture emesse sino al 4 giugno 2013) e Q-quater., perché estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio nei confronti di Marco Maniezzi (provvedendo ex art. 599-bis cod. proc. pen. e riconoscendo la continuazione con fatti già giudicati) e di Massimo Bodojra (riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza), confermando nel resto la sentenza di primo grado; condanna degli imputati; considerato che l'unico motivo di ricorso di Bodojra, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, nonché il travisamento delle prove sulla base delle quali la Corte ha fondato il proprio convincimento, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che, in relazione al ricorso di Maniezzi: - il primo motivo, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e processuale penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione di alcuni reati per intervenuta prescrizione, è inammissibile per la medesima ragione appena esposta, il che esime dall'immorare oltre; - il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 597, comma 4 cod. proc. pen. e l'inosservanza della legge penale in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è ritualmente deducibile in quanto, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01); - il terzo motivo, che adduce l'illegalità delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 74/2000 a seguito della declaratoria di prescrizione dei reati fiscali, è manifestamente infondato in quanto, in relazione all'imputazione di cui al capo Q. (elevata sub specie dell'art. 8 d. Igs. 74 cit.), è stata resa declaratoria di estinzione limitatamente alle fatture emesse sino al 4 giugno 2013, mantenendo ferma la condanna per i fatti commessi dopo tale data;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen