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Ordinanza — n. 2199/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2199/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2199/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUDOVICO LEONARDO nato a TARANTO il 02/05/1984 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Leonardo Ludovico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la carenza di motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2199/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Leonardo Ludovico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la carenza di motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario spese di esecuzione modalità di calcolo dell'ammenda addebito di tasse impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
Rilevato che Leonardo Ludovico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUDOVICO LEONARDO nato a TARANTO il 02/05/1984 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Leonardo Ludovico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la carenza di motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/09