Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling lower court's reasoning was sufficient and logical.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Soni Jovanovic inadmissible regarding the conviction for recidivism under Article 497-bis of the Penal Code. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning concerning the existence of recidivism, but the Court found this argument manifestly unfounded. The Court determined that the appellate court's logical assessment of the defendant's increased danger based on the new crime was sufficient and could not be re-examined at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the lower court's reasoning on recidivism is logical and congruous, as such factual assessments cannot be usefully re-examined on appeal grounds of insufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC SONI (CUI 05NXRGS) nato a RIVOLI il 25/11/1997 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Soni Jovanovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497 -bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della contestata recidiva, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ne ha affermato la sussistenza ritenendo la perpetrazione del reato dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato sulla scorta di un'argomentazione congrua e logica (che ha valorizzato la commissione del fatto a dispetto della precedente condanna, non risalente, per altro fatto sussunto nella medesima norma incriminatrice, traendone la forte determinazione a delinquere), così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr.
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1