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Ordinanza — n. 2195/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints regarding recidiva not reviewable at cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2195/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Filippo Scozzari's appeal inadmissible because it relied solely on factual complaints regarding the existence of recidiva. The lower court had already affirmed the crime's aggravating circumstances based on logical arguments concerning the offender's aggressiveness and the time and place of the offense. Since the Court of Cassation cannot re-evaluate the merits of factual findings, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 612, comma 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Mere complaints regarding the existence of recidiva constitute factual disputes inadmissible at the cassation level, as the supreme court cannot re-evaluate the merit of the lower court's appreciation of facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidiva factual complaint cassation review limits meri doglianze di fatto court costs and fine ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma 2 cod. pen.
Rilevato che Filippo Scozzari ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
260841 - 01), a fortiori in forza del diverso apprezzamento di merito che l'impugnazione propone; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
260841 - 01), a fortiori in forza del diverso apprezzamento di merito che l'impugnazione propone; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera
281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOZZARI FILIPPO nato a PARTINICO il 25/01/1978 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Filippo Scozzari ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ne ha affermato la sussistenza ritenendo la perpetrazione del reato dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato sulla scorta di un'argomentazione congrua e logica (che ha valorizzato l'aggressività espressa nella specie, le circostanza de tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso e la qualità della persona offesa) che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr.

Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), a fortiori in forza del diverso apprezzamento di merito che l'impugnazione propone; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i