Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing mitigation circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michel Tronconi inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant's sole argument regarding the denial of generic mitigating circumstances was deemed generic and failed to provide a concrete critique of the lower court's decision. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the grounds raised lack specificity and do not contain an effective critique of the contested decision, limiting the review to generic assertions unrelated to the specific case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCONI MICHEL nato a IMOLA il 23/04/1982 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Michel Tronconi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuante generiche e, quindi, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a contestarne la correttezza anche in ordine alla commisurazione della pena con assunti del tutto generici non riferibili puntualmente al caso in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/