Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2191/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2191/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2191/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADI KALID nato il 11/11/1990 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Cu77;) Rilevato che Kalid Dadi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 (capo a), 494 (capo b), 648, comma 2 (capo c), cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art.49, comma 2 cod. pen., essendo l'utilizzo di un documento riportante la fotografia di un terzo inidoneo a configurare l'evento dannoso previsto ai sensi dell'art. 494 cod. pen. (poiché l'impiegato dell'hotel presso cui l'imputato si è registrato - utilizzando il documento - avrebbe dovuto verificare che la fotografia era riferibile a persona diversa) - è manifestamente infondato perché secondo la giurisprudenza di legittimità l'inidoneità dell'azione, rilevante ai sensi dell'art. 49, comma 2 cod. pen., deve ricorrere un'efficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo, da valutarsi ex ante e in concreto in rapporto alla condotta originaria dell'agente, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ivi comprese le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, e dai risultati ottenuti e in generale da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 494 cod. pen, art. 49, comma 2 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2191/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n. 4 (capo a), 494 (capo b), 648, comma 2 (capo c), cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art.49, comma 2 cod. pen., essendo l'utilizzo di un documento riportante la fotografia di un terzo inidoneo a configurare l'evento dannoso previsto ai sensi dell'art. 494 cod. pen. (poiché l'impiegato dell'hotel presso cui l'imputato si è registrato - utilizzando il documento - avrebbe dovuto verificare che la fotografia era riferibile a persona diversa) - è manifestamente infondato perché secondo la giurisprudenza di legittimità l'inidoneità dell'azione, rilevante ai sensi dell'art. 49, comma 2 cod. pen., deve ricorrere un'efficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo, da valutarsi ex ante e in concreto in rapporto alla condotta originaria dell'agente, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ivi comprese le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, e dai risultati ottenuti e in generale da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 494 cod. pen
pen., essendo l'utilizzo di un documento riportante la fotografia di un terzo inidoneo a configurare l'evento dannoso previsto ai sensi dell'art. 494 cod. pen.
art. 49, comma 2 cod. pen
pen., essendo l'utilizzo di un documento riportante la fotografia di un terzo inidoneo a configurare l'evento dannoso previsto ai sensi dell'art. 494 cod.
art. 616 cod. proc. pen
278085 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADI KALID nato il 11/11/1990 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Cu77;)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Kalid Dadi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 (capo a), 494 (capo b), 648, comma 2 (capo c), cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art.49, comma 2 cod. pen., essendo l'utilizzo di un documento riportante la fotografia di un terzo inidoneo a configurare l'evento dannoso previsto ai sensi dell'art. 494 cod. pen. (poiché l'impiegato dell'hotel presso cui l'imputato si è registrato - utilizzando il documento - avrebbe dovuto verificare che la fotografia era riferibile a persona diversa) - è manifestamente infondato perché secondo la giurisprudenza di legittimità l'inidoneità dell'azione, rilevante ai sensi dell'art. 49, comma 2 cod. pen., deve ricorrere un'efficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo, da valutarsi ex ante e in concreto in rapporto alla condotta originaria dell'agente, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ivi comprese le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, e dai risultati ottenuti e in generale da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (cfr.

Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, Mazzarella, Rv. 278085 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso