Cassation appeal dismissed for lack of legal challenge, merely re-evaluating evidence without alleging distortion of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Federico D'Onofrio inadmissible, confirming his conviction for bankruptcy-related crimes. Although the appellant argued for a different interpretation of the evidence and questioned the subjective element of the crime, the court found these arguments failed to demonstrate a legal violation or a distortion of facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely proposes an alternative factual reconstruction without alleging a specific legal violation or distortion of the evidence.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO FEDERICO nato a BENEVENTO il 18/04/1977 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Federico D'Onofrio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219 e 223, comma 1, legge fall.; considerato che entrambi i motivi di ricorso - con cui si lamentano, rispettivamente, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio e un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e che la motivazione della sentenza impugnata, peraltro, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito fornito una congrua spiegazione - rispetto ai motivi di appello - degli elementi dai quali ha tratto la sussistenza del dolo e la responsabilità dell'imputato nella commissione del reato a lui ascritto (cfr. spec. p. 12 ss.); ritenuto che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria presentata dal difensore dell'imputato, con cui è stata ribadita l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione e, nel resto, contiene allegazioni estranee al tema devoluto con il ricorso che sono, pertanto, irrituali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci