Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior rejection of the same ground by rescinding judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack regarding generic mitigating circumstances had already been rejected in a prior rescinding judgment. The appellant argued for a violation of reasoning concerning these mitigating factors, but the court noted this specific issue was previously dismissed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of attack were already rejected in a prior rescinding judgment, as the same issue cannot be re-litigated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JBELI CHARFDIN nato il 19/09/2002 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Charfdin Meli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, quale Giudice del rinvio, ha escluso la circostanza aggravante della premeditazione, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto tale ordine di censure è già stato disatteso dalla sentenza rescindente, la quale ha dichiarato inammissibile il motivo ad esse relativo presentato con il primo ricorso per cassazione, disponendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il