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Ordinanza — n. 2183/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2183/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2183/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCRIPILLITI LUIGI nato a MESSINA il 06/03/1973 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Luigi Scripilliti ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina che ha dichiarato inammissibile, poiché presentato oltre i termini previsti dalla legge, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2023 dal Tribunale di Messina; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione delle norme processuali penali di cui all'art. 546, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2183/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 546, lett.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative risarcimento per errore giudiziario oltraggio alla corte spese di difesa indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
273196 - 01) e, nella specie, l'incipit della sentenza di primo grado indica la data in cui è stata pronunciata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCRIPILLITI LUIGI nato a MESSINA il 06/03/1973 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Scripilliti ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina che ha dichiarato inammissibile, poiché presentato oltre i termini previsti dalla legge, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2023 dal Tribunale di Messina; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione delle norme processuali penali di cui all'art. 546, lett.

b) e g) cod. proc. pen., assumendo che debba esser dichiarata la nullità della sentenza di primo grado perché è assente l'indicazione della data di emissione di essa è inammissibile poiché non censura in alcun modo la ratio decidendi del provvedimento impugnato; il che esime dal dilungarsi che esso è, comunque, manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti» (Sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017, G., Rv. 273196 - 01) e, nella specie, l'incipit della sentenza di primo grado indica la data in cui è stata pronunciata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il