Ordinanza — n. 2183/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCRIPILLITI LUIGI nato a MESSINA il 06/03/1973 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Luigi Scripilliti ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina che ha dichiarato inammissibile, poiché presentato oltre i termini previsti dalla legge, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2023 dal Tribunale di Messina; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione delle norme processuali penali di cui all'art. 546, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2183/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 546, lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCRIPILLITI LUIGI nato a MESSINA il 06/03/1973 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luigi Scripilliti ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina che ha dichiarato inammissibile, poiché presentato oltre i termini previsti dalla legge, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2023 dal Tribunale di Messina; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione delle norme processuali penali di cui all'art. 546, lett.
b) e g) cod. proc. pen., assumendo che debba esser dichiarata la nullità della sentenza di primo grado perché è assente l'indicazione della data di emissione di essa è inammissibile poiché non censura in alcun modo la ratio decidendi del provvedimento impugnato; il che esime dal dilungarsi che esso è, comunque, manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti» (Sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017, G., Rv. 273196 - 01) e, nella specie, l'incipit della sentenza di primo grado indica la data in cui è stata pronunciata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il