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Ordinanza — n. 2180/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2180/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nasria Hakim inadmissible due to a lack of specific factual grounds. The appellant argued that the lower court failed to justify why Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not applied, but the court found this argument generic and unconnected to the specific case facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal alleging a lack of motivation for the non-application of a specific criminal procedure article is inadmissible if it is formulated in generic, assertive terms without correlating the allegation to the specific facts of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation Article 616 c.p.p. non-application of law rinuncia alla motivazione motivi di rigore motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
254584 - 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la carenza di motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto indicare i motivi per i quali non ha ritenuto applicabile l'art. 129 cod.
Art. 495 cod. pen.
Rilevato che Hakim Nasria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Hakim Nasria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la carenza di motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto indicare i motivi per i quali non ha ritenuto applicabile l'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRIA HAKIM (CUI 03HVZOE) nato il 29/11/1983 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Hakim Nasria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la carenza di motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto indicare i motivi per i quali non ha ritenuto applicabile l'art. 129 cod. proc. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11