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Ordinanza — n. 2179/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to address the court's reasoning on prescription and false documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2179/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new trial regarding prescription periods and the exclusion of 'harmless falsehood,' but the court found the first claim unsupported by the record of recidiva and the second claim lacking specific argumentation. Consequently, the appeal failed to meet the requirement of a reasoned critique against the appellate decision, leading to its rejection under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation against the contested decision, merely repeating the grounds of the lower appeal without addressing the reasons for the court's ruling.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation prescription period calculation false harmless document court costs and fine allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Rilevato che Sergio Taurino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della prima decisione, ha riqualificato ai sensi dell'art. 495 cod.
Art. 99 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
pen.) nonché un ulteriore aumento di due terzi in ragione dell'interruzione (art. 161, comma 2, cod.
Art. 483 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 186 Cost.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Sergio Taurino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della prima decisione, ha riqualificato ai sensi dell'art. 495 cod. pen.
artt. 483 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
146 del 2008, poiché la Corte territoriale avrebbe escluso il "falso innocuo", è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAURINO SERGIO nato a LECCE il 13/10/1965 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sergio Taurino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della prima decisione, ha riqualificato ai sensi dell'art. 495 cod. pen. il fatto a lui ascritto, confermandone la responsabilità penale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione in ordine all'erroneo computo del tempo necessario a prescrivere - è manifestamente infondato perché nella specie dagli atti consta che è stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata e specifica, la quale comporta un aumento della pena di 2/3 (art. 99, ultimo comma, cod. pen.) nonché un ulteriore aumento di due terzi in ragione dell'interruzione (art. 161, comma 2, cod. pen.), ragione per cui il termine di prescrizione del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (la cui pena detentiva massima è sei anni di reclusione), commesso il 29 agosto 2013, è pari a sedici anni ed otto mesi e non è ancora spirato (senza che occorra evidenziare che esso è rimasto sospeso dal 21 marzo 2019 al 19 dicembre 2019 in ragione di un rinvio su richiesta della difesa); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione degli articoli degli artt. 483 cod. pen. e 37 del d.m. n. 146 del 2008, poiché la Corte territoriale avrebbe escluso il "falso innocuo", è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con le ragioni per cui nel caso di specie è stato escluso che la falsità non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395) e, dunque, che essa fosse in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè priva della capacità di conseguire uno scopo antigiuridico; ragione per cui il ricorso non ha assolto alla funzione di una critica argomentata avverso la decisione impugnata; ritenuto che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria presentata dal difensore dell'imputato, con cui è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C