Cassation appeal dismissed for lack of argumentation; conviction upheld on identity and fraud grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of appeal merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court had firmly established the defendant's identity through converging evidence including fingerprints, a forged driver's license, and an internal ministry note. Consequently, the appeal failed to provide a critical argumentative critique of the first-instance judgment, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to offer a critical argumentative critique of the contested judgment, merely reiterating arguments already addressed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVINO ALUSHI AMEDEO nato il 09/01/1990 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Amadeo D'Avino Alushi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 116, commi 5 e 17, d.lgs. n. 158 del 1992 (capo A), 186, commi 2 e 2 sexies, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B) e 477, 482 cod. pen. (capo C); considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui al capo A e C, in ragione, rispettivamente, reitera le allegazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito - la quale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha affermato che la identificazione dell'imputato si basa su elementi convergenti (quali i rilievi dattiloscopici, l'apposizione della sua fotografia sulla patente risultata falsa, la nota del Ministero dell'interno) - e, dunque, non compie una critica argomentata della sentenza oggetto impugnazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il