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Ordinanza — n. 2174/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2174/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2174/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ZACCONE DANIELA nato a GIRIFALCO il 23/12/1968 nel procedimento a carico di: VONELLA VINCENZO nato a GIRIFALCO il 08/06/1972 avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2174/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01) che non può essere ritualmente denunciato in quanto, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali spese di esecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie sussidio di ammortamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
274); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ZACCONE DANIELA nato a GIRIFALCO il 23/12/1968 nel procedimento a carico di: VONELLA VINCENZO nato a GIRIFALCO il 08/06/1972 avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la parte civile Daniela Zaccone ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto Vincenzo Vonella dall'imputazione di minaccia (art. 612, comma 1, cod. pen.) perché il fatto non sussiste; premesso che: - non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il 9 settembre 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 11 settembre 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); - ed è inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 5 settembre 2024 nell'interesse dello stesso Vonella (Sez. 5, n. 3538 del 17/12/2018 - dep. 2019, Liban, Rv. 275413 - 01:

«è inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata davanti alla Corte di cassazione, atteso che gli artt. 93 e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riservano ai giudici di merito la competenza a provvedere; ne consegue che, quando procede la Corte di cassazione, l'istanza deve essere presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, al quale spetta disporre l'ammissione al beneficio qualora ne ricorrano le condizioni»); considerato che l'unico motivo di ricorso che ha dedotto soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta da parte del Giudice di appello (in particolare, poiché non sarebbe stato effettuato un rigoroso esame del contesta in cui il fatto ha avuto luogo alla luce del compendio probatorio) ha prospettato un vizio di motivazione (cfr.

Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01) che non può essere ritualmente denunciato in quanto, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende