Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific criticism regarding subjective intent in fraud bankruptcy case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Franco Massessi inadmissible due to a lack of specific criticism against the lower court's reasoning. The appellant argued the subjective element of fraud was missing because he believed the tax amounts were incorrect, but the court found this merely repeated grievances without engaging with the appellate decision. Consequently, the appeal was rejected, and Massessi was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific criticism of the contested decision, merely repeating grievances without engaging with the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSESSI FRANCO nato a VILLAPUTZU il 04/01/1959 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; 4()
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Franco Massessi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale generica; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha addotto il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, in particolare circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo l'imputato convinto dell'erroneità dell'entità degli importi delle contestazioni erariali - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) con il quale non si confronta, muovendo pure censure per nulla inerenti al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, comunque, limitandosi a riportare le doglianze prospettate con il gravame e disattese dalla Corte territoriale, la quale - oltre a rilevare il difetto di una ragionata censura alla decisione di primo grado in seno all'atto di appello - con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrati gli elementi delle fattispecie in discorso (anche sub specie dell'elemento soggettivo: cfr. spec. p. 8 s. della sentenza impugnata); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci