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Ordinanza — n. 2013/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible; substantive arguments on license delegation and penalty reduction precluded in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2013/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Sciotto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted Sciotto of failing to observe public security license regulations, noting that such responsibilities cannot be transferred to a delegate. The Supreme Court rejected the appeal's substantive arguments regarding the delegate's role and the minor nature of the offense, ruling that only legal errors can be reviewed at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassazione cannot examine substantive facts or alternative arguments on the minor nature of the offense; appeals must be declared inadmissible if they merely reiterate defensive theses without raising new legal issues.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility public security license delegation of responsibility preclusion of merits court costs and fines reati contro la tranquillità pubblica esibizionismo contratto di frequentazione di un teatro

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 681 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che aveva ritenuto Pietro Sciotto responsabile del reato di cui all’art. 681 cod. pen., rideterminando la pena in euro 2.340,00 di ammenda;
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sciotto Pietro nato a GUALTIERI SICAMINO' il 18/10/1951 avverso la sentenza del 20/05/2024 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che aveva ritenuto Pietro Sciotto responsabile del reato di cui all’art. 681 cod. pen., rideterminando la pena in euro 2.340,00 di ammenda;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato perché ripropone la tesi difensiva secondo la quale la predisposizione di un’apposita delega a seguito dell’organizzazione dell’attività agonistica doveva considerarsi idonea a far venire meno la responsabilità per l’omessa osservanza delle prescrizioni inerenti la licenza di pubblica sicurezza a lui conferita; con insuperabili argomenti in fatto e in diritto i giudici di merito hanno ricordato che le prescrizioni afferivano a licenza di pubblica sicurezza, che, come tale, è rilasciata alla persona fisica e le responsabilità ad esse connesse non possono trasferirsi ad un delegato, che deve comunque svolgere attività esecutiva sotto la vigilanza dello stesso titolare della licenza; che sulle deduzioni in ordine alla particolare tenuità del fatto i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e opinabili, il cui apprezzamento è comunque precluso nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/