Ordinanza — n. 2008/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. Il difensore non risulta abilitato al patrocinio in Cassazione, dunque sussiste la causa di inammissibilità del ricorso prevista dall’art.591 co. 1 lett. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 2008/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il difensore non risulta abilitato al patrocinio in Cassazione, dunque sussiste la causa di inammissibilità del ricorso prevista dall’art.591 co. 1 lett. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mirash Vuksani nato in ALBANIA il 10/04/1984 avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del GIP TRIBUNALE di Parma RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Parma, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 27 giugno 2024 revocava la sanzione sostitutiva della espulsione dal territorio italiano applicata a Vuksani Mirash, avendo egli fatto rientro sul territorio italiano prima della scadenza del termine e venendo arrestato per questo.
2. Avverso detto provvedimento il difensore proponeva una impugnazione che definiva quale appello; la Corte di appello trasmetteva l’impugnazione a questa Corte, poiché l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 666 cod. pen. può essere impugnata solo con ricorso per Cassazione. Il ricorrente faceva presente come l’imputato fosse rientrato in Italia in forza di un provvedimento amministrativo che gli comunava la sua assenza dalla banca dati Schengen e come egli dunque fosse convinto di potere legittimamente rientrare
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il difensore non risulta abilitato al patrocinio in Cassazione, dunque sussiste la causa di inammissibilità del ricorso prevista dall’art.591 co. 1 lett.
a) cod. proc. pen.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/202