Italian court dismisses appeal on criminal penalty calculation, ruling execution judge's assessment of aggravating factors is non-reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Rizzo's appeal against the Lecce Court of Appeal's penalty adjustment inadmissible. The appellant argued for recalculating the sentence due to satellite offenses, but the court held that the execution judge's factual appreciation of aggravating circumstances is not subject to review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The execution judge's assessment of aggravating factors based on factual appreciation is non-reviewable by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO GIOVANNI nato il 02/06/1968 avverso l'ordinanza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 27 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell’istanza e ritenuta più grave la violazione di cui alla sentenza sub 3) ha rideterminato la pena unica complessiva in anni dodici e mesi quattro di reclusione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si lamenta l’erroneità del calcolo della pena e la sproporzione degli aumenti per i reati satellite; che è inammissibile la doglianza riguardo la mancata individuazione del reato più grave rispetto alle altre condotte oggetto della medesima sentenza, poiché la decisione che riguarda una pluralità di condotte è la sentenza sub 3), con riguardo alla quale è individuato il più grave reato e il parametro della pena base, mentre gli aumenti già calcolati per gli altri illeciti in sede di cognizione non sono stati ulteriormente modificati, perché ritenuti del tutto equi e proporzionati con apprezzamento in fatto ragionevole e quindi non sindacabile anche dal giudice dell’esecuzione; che per quanto attiene agli aumenti per le altre due condotte oggetto delle sentenze sub 1) e sub 2), la misura determinata dal giudice è oggetto di critiche esclusivamente rivalutative a fronte di un’ampia e specifica motivazione del giudice dell’esecuzione che indica gli elementi oggettivi – tipo di stupefacente e quantitativi di sostanza – significativi della rilevante gravità di quegli episodi delittuosi, comparandoli con quelli già posti in continuazione con l’illecito più grave nella sentenza sub 3) e ritenendoli meritevoli di una più intensa risposta sanzionatoria;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/