Ordinanza — n. 2005/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 13 marzo 2024 respingeva il reclamo proposto nell’interesse di Viscido Carmine avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara - adito dal Viscido che lamentava discriminazioni fra il trattamento riservato ai detenuti in regime di 41 bis L. 354/75 e i detenuti comuni - aveva rigettato il reclamo. 2.Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore, articolando quale unico motivo l’erronea applicazione degli artt. 3 e 13 Cost, nonché dell’art. 41 bis L.34/75, e correlativo vizio di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 2005/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici, caratterizzati da aspecificità, poiché, a fronte di una dettagliata disamina da parte del provvedimento impugnato delle ragioni e dei precedenti giurisprudenziali che hanno escluso il carattere discriminatorio degli aspetti stigmatizzati dal ricorrente del trattamento differenziato imposto ai detenuti per quali vige il regime di cui all’art. 41 bis L. 354/75, il ricorso si limita a ribadire del tutto genericamente le medesime censure senza alcun elemento di novità e senza alcun raffronto con le ragioni del provvedimento impugnato.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da VISCIDO CARMINE, nato a BATTIPAGLIA il 10/05/1971 avverso l'ordinanza del 13/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 13 marzo 2024 respingeva il reclamo proposto nell’interesse di Viscido Carmine avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara - adito dal Viscido che lamentava discriminazioni fra il trattamento riservato ai detenuti in regime di 41 bis L. 354/75 e i detenuti comuni - aveva rigettato il reclamo. 2.Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore, articolando quale unico motivo l’erronea applicazione degli artt. 3 e 13 Cost, nonché dell’art. 41 bis L.34/75, e correlativo vizio di motivazione.
Il condannato aveva chiesto che venissero disapplicate le disposizioni previste per i soli detenuti al 41 bis L. 354/75 relative al numero delle ore d’aria fruibili dal singolo detenuto, alla possibilità di svolgere le stesse attività ricreative e sportive degli altri detenuti, alla possibilità di ricevere prodotti alimentari e oggetti e alla possibilità di trattenere i medesimi presso di sé, alla possibilità di ricevere pacchi del medesimo peso, di partecipare alle medesime attività di formazione, all’accesso alle ore di colloquio. Secondo il ricorrente l’impugnato provvedimento avrebbe violato gli artt. 3 e 13 della Costituzione, poiché le limitazioni individuate - se rapportate alla situazione specifica – non sarebbero giustificate da gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica e si appaleserebbero dunque inutilmente e illecitamente gravose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici, caratterizzati da aspecificità, poiché, a fronte di una dettagliata disamina da parte del provvedimento impugnato delle ragioni e dei precedenti giurisprudenziali che hanno escluso il carattere discriminatorio degli aspetti stigmatizzati dal ricorrente del trattamento differenziato imposto ai detenuti per quali vige il regime di cui all’art. 41 bis L. 354/75, il ricorso si limita a ribadire del tutto genericamente le medesime censure senza alcun elemento di novità e senza alcun raffronto con le ragioni del provvedimento impugnato.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.