Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2003/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2003/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2003/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORMILE ALESSANDRO nato a PORTICI il 03/08/1975 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Mormile Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia carenza di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e il secondo e ultimo motivo di ricorso, dove si contesta vizio di motivazione in riferimento all"omessa valutazione della reale efficacia dimostrativa della prova della individuazione fotografica sono manifestamente infondati non essendo consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2003/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n.4 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia carenza di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e il secondo e ultimo motivo di ricorso, dove si contesta vizio di motivazione in riferimento all"omessa valutazione della reale efficacia dimostrativa della prova della individuazione fotografica sono manifestamente infondati non essendo consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

Parole chiave

Generato dall'IA
danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni responsabilità del conduttore imputazione di furto braccialetto elettronico impiego illecito di valori patrimoniali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORMILE ALESSANDRO nato a PORTICI il 03/08/1975 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Mormile Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia carenza di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e il secondo e ultimo motivo di ricorso, dove si contesta vizio di motivazione in riferimento all"omessa valutazione della reale efficacia dimostrativa della prova della individuazione fotografica sono manifestamente infondati non essendo consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4