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Ordinanza — n. 2002/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2002/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2002/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIS KEVIN nato il 25/12/1998 avverso la sentenza del 18/07/2024 del TRIBUNALE di PORDENONE_ idato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Karis Kevin ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone con la quale, su richiesta dell'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. e consenso del pubblico ministero, è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2002/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. e consenso del pubblico ministero, è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

Parole chiave

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esame di cassazione licenziamento per furto clausola punitiva sanzioni penali remissione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIS KEVIN nato il 25/12/1998 avverso la sentenza del 18/07/2024 del TRIBUNALE di PORDENONE_ idato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Karis Kevin ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone con la quale, su richiesta dell'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. e consenso del pubblico ministero, è stata applicata la pena per i reati di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre vizi del trattamento sanzionatorio solo in punto di illegalità della pena, da escludersi nel caso di specie. Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione del vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, nella denuncia di errori valutativi. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi esten