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Ordinanza — n. 2001/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2001/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2001/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BULL CRISTIAN nato a GUASTALLA il 27/06/1986 BULL STEFANO nato a MILANO il 05/02/1963 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bull Cristian e Bull Stefano ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha concesso agli imputati il beneficio della pena sospesa per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale i ricorrenti contestano la violazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2001/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale i ricorrenti contestano la violazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Parole chiave

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partecipazione al reato furto aggravato pentito tentato furto responsabilità penale furti connessi

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale i ricorrenti contestano la violazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello a pena di inammissibilità dall'art.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BULL CRISTIAN nato a GUASTALLA il 27/06/1986 BULL STEFANO nato a MILANO il 05/02/1963 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bull Cristian e Bull Stefano ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha concesso agli imputati il beneficio della pena sospesa per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale i ricorrenti contestano la violazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Ritenuta, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi estensore Il Presi