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Ordinanza — n. 1999/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for legal challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1999/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Suffer Fanny inadmissible due to a generic and indeterminate legal challenge. The appellant contested a conviction for theft and fraud but failed to specify the exact legal elements violating the law. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required by criminal procedure law to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal must specify the precise legal elements violated; generic or indeterminate challenges are inadmissible as they prevent the reviewing judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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generic appeal indeterminate challenge criminal procedure supervisory power inadmissible appeal tentato furto furto di lieve entità licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale la ricorrente contesta la violazione della legge penale posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUFFER FANNY nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 12/11/1987 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Suffer Fanny ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale la ricorrente contesta la violazione della legge penale posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co sore I