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Ordinanza — n. 1998/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as criminal offenses extinguished by prescription under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1998/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged the lower court's decision that criminal offenses under Articles 624, 625 of the Penal Code and Article 55 of Law 231/2007 were extinguished by prescription. The court ruled the appeal unfounded because the offenses were legally extinguished on August 6, 2023, rendering the violation claim baseless.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 158 c.p.: When a criminal offense is extinguished by prescription, any subsequent appeal challenging the judgment declaring such extinction is manifestly unfounded and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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criminal prescription extinction of offenses inadmissible appeal Italian Penal Code statute of limitations riciclaggio di denaro aggravato ricettazione inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 55 L. 231/2007
e art. 55 L. 231/2007; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la violazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione all'art.
Art. 133 cod. pen.
231/2007; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la violazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione all'art. 133 cod.
Art. 158 cod. pen.
art. 133 cod. pen
231/2007; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la violazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione all'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHINI MASSIMO nato a BOLOGNA il 30/11/1972 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bianchini Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione i delitti di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. e art. 55 L. 231/2007; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la violazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il reato è estinto per prescrizione in data 6 agosto 2023 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi tens