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Ordinanza — n. 1996/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances claim is inadmissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1996/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Jerdouh Saadallah inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's recognition of generic mitigating circumstances under Article 62 of the Penal Code, arguing they were not applied. The court rejected this because the first-instance judgment provided sufficient reasoning without needing to address every favorable element, a principle established by this Court itself.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.4 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a generic mitigating circumstance need not be explicitly granted if the first-instance judgment provides a reasoned denial based on decisive elements, rendering a separate cassation appeal on this point inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62 Penal Code inadmissible appeal Cassation proceedings penal sentencing judicial reasoning costs and fine aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.4 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JERDOUH SAADALLAH nato il 03/01/1990 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Jerdouh Saadaliah ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. con rideterminazione della pena, confermando per il resto la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.

Considerato che il primo ed unico motivo con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4