Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of legal qualification and excessive penalty arguments in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible under simplified procedure without formalities. Badraoui Khaled challenged a second-instance sentence that redefined the penalty for offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code after both parties agreed to a settlement. The court ruled that waiving arguments regarding legal qualification and excessive punishment in the second instance creates preclusive effects for the entire proceedings, including the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: A waiver of arguments concerning legal qualification and excessive penalty in the second instance judgment renders the appeal inadmissible as it precludes the higher court from reviewing these substantive issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADRAOUI KHALED (CUI 03RT7C5) nato il 08/05/1981 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avviso alle parti; .1) udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; • Rilevato che Badraoui Khaled ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, su concorde richiesta delle parti e rinuncia ai motivi, ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza, d qualificazione giuridica ed eccessività della pena) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d