Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, citing procedural code violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Bouhaik Ali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his criminal liability, arguing a lack of specific reasoning regarding Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim as generic and indeterminate, failing to meet the requirements of Article 581, and found the substantive arguments manifestly unfounded under Article 606.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) e comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism, or if the alleged defect is manifestly unfounded as the reasoning is logically correct and consistent.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUHAIK ALI (CUI 05KJX2B) nato il 28/01/1998 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bouhaik Ali ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente contesta la carenza di una motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; è altresì manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4 e 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co igliere'est Il