Ordinanza — n. 1993/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBUBIE CHARIF ( CUI 04BNODE ) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Obubie Charif ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 624 bis,495 e 707 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale processuale in riferimento all'acquisizione e/o assunzione delle dichiarazioni rese dalle persone offese, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla spiegazione data nella sentenza impugnata nella pagina n. 6 (trattandosi di nullità a regime intermedio, la scelta del rito abbreviato ha sanato la stessa).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1993/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, dove si contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBUBIE CHARIF ( CUI 04BNODE ) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Obubie Charif ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 624 bis,495 e 707 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale processuale in riferimento all'acquisizione e/o assunzione delle dichiarazioni rese dalle persone offese, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla spiegazione data nella sentenza impugnata nella pagina n. 6 (trattandosi di nullità a regime intermedio, la scelta del rito abbreviato ha sanato la stessa).
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, dove si contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co iglieiìe e tensore Il