Ordinanza — n. 1992/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADELBURG LEWIS nato a CONEGLIANO il 06/02/1971 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; I Rilevato che Adel,sburg Lewis ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen; Ordinanza — n. 1992/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADELBURG LEWIS nato a CONEGLIANO il 06/02/1971 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; I Rilevato che Adel,sburg Lewis ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il con glierè est ore Il Presi