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Ordinanza — n. 1991/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges reasoning rather than factual perception errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1991/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Giuseppe Verderame's appeal inadmissible because it alleged a false perception of facts rather than a material error. The appellant argued the lower court misperceived evidence, but the Court found this constituted a re-evaluation of the decision's reasoning. Consequently, the appeal was rejected as the extraordinary remedy for factual errors does not cover challenges to judicial reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis c.p.p.; The extraordinary appeal for material or factual error against Cassation rulings is limited to removing perception defects in judgments and cannot address flaws in the reasoning or evaluation of the case.

Parole chiave

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extraordinary appeal material error factual perception judicial reasoning inadmissibility Cassation procedure c.p.p. article 625 bis impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis c.p.p.
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDERAME GIUSEPPE nato a CATANIA il 01/09/1954 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Verderame Giuseppe ricorre ex art. 625 bis cod.
art. 625 bis cod. proc. pen
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDERAME GIUSEPPE nato a CATANIA il 01/09/1954 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Verderame Giuseppe ricorre ex art. 625 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023
(Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep.2024, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDERAME GIUSEPPE nato a CATANIA il 01/09/1954 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Verderame Giuseppe ricorre ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte di cassazione che in data 18 ottobre 2023 ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza n. 2586/2022 della Corte d'Appello di Catania. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla falsa percezione di un fatto è manifestamente infondato atteso che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento. (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep.2024, Rv. 286048).

Nel caso di specie Verderame deduce non un errore di percezione, ma una vera e propria rivalutazione della decisione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consiFer estensore Il Presid