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Ordinanza — n. 1989/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as social danger argument violates statutory admissibility limits for preventive measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1989/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's argument regarding social danger constituted a challenge to the reasoning rather than a violation of law. The appellant contended the lower court failed to properly assess current social danger, while the opposing party argued such substantive review is barred by specific statutes. The court ruled that appeals against preventive measures are strictly limited to legal violations, excluding arguments on the logic or sufficiency of the motivation.

Regesto Legislator

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Art. 10, Art. 27 D.Igs. 159/2011; Appeals against preventive measures are admissible only for violation of law, excluding challenges to the reasoning or manifest illogic of the decision.

Parole chiave

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preventive measures appeal violation of law only social danger assessment inadmissible reasoning Cassation admissibility sicurezza dei lavoratori e della popolazione controllo periodico della detenzione minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 10 D.Igs. 159/2011
Art. 27 D.Igs. 159/2011
Ed invero l'art. 27 comma secondo espressamente stabilisce che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10".
Art. 606 cod. proc. pen.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett.
Art. 4, nono comma, legge n. 1423 del 1956
pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico
260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DAMIANO nato a LAMEZIA TERME il 24/06/1980 avverso il decreto del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bevilacqua Damiano ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione che ha confermato il decreto di primo grado applicativo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in riferimento alla sussistenza di un'attuale pericolosità sociale, non è consentito in sede di legittimità perché ai sensi degli artt. 10 e 27 D.

Igs. 159/2011 il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge. Ed invero l'art. 27 comma secondo espressamente stabilisce che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10". L'art.10 comma terzo, che opera con riferimento alle misure di prevenzione personali, stabilisce espressamente che:" avverso il decreto della Corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore".

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

Il motivo, in ogni caso, è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consicijje estens